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Articolo pubblicato su ESSECOME - EDIS ed. - n° 9 del 2001
Il Garante della riservatezza
Un nuovo argomento interessa gli operatori del diritto, ed in
forma diversa la stessa pubblica opinione ma soprattutto condiziona
scelte e criteri operativi di pubbliche amministrazioni ed imprese
private; il ruolo ed il potere delle varie Autority ( comunicazioni,
pubblicità, consumi ecc.)
Fra tutte, indubitabilmente, l'Autorità di Garanzia maggiormente
conosciuta è quella sulla c.d. privacy.
Riassumendo.Negli ultimi anni nel nostro ordinamento sono emersi
due termini di chiara matrice e tradizione culturale anglosassone
(autority e privacy) praticamente a noi sconosciuti ovvero relegate
a forme marginali.
In particolare il nostro sistema non contemplava la figura del
Garante (istituito in forza di una legge che gli attribuisce specifici
poteri di controllo e che gli attribuisce poteri di natura amministrativa)
e, per il caso in esame, prevedeva strumenti normativi a garanzia
della c.d. sfera della riservatezza del cittadino limitandoli
essenzialmente a forme di tutela, in sede giudiziaria civile e
penale, da aggressioni ad un diritto strettamente connesso a quelli
tipici della persona.
In ottemperanza ad una direttiva della U.E. dell'ottobre 1995,
il nostro ordinamento ha introdotto la legge 31.12.1996 n°
675 che è istitutiva della figura del Garante per la protezione
dei dati personali e di una complessa disciplina (precettiva e
sanzionatoria) in materia di acquisizione, trattamento e conservazione
di dati.
La materia in questione, quale si ricava dalla lettura diretta
del testo della legge e della sua interpretazione dominante, è
di spessore e complessità tale da non potere essere certamente
qui riportata se non per brevi e parzialissimi cenni.
Quello che qui conviene annotare è - in modo, come detto,
assai riduttivo- il principio generale secondo il quale ogni trattamento
di dati (comunque eseguito e con limitate eccezioni) esige il
consenso dell'avente diritto (quindi del soggetto cui il dato
si riferisce) e deve essere effettuato secondo modalità
assai severe e rigide che dovranno essere notificate all'Ufficio
del Garante affinché questi ne verifichi le legittimità,
fondatezza, titolarità ed infine le modalità di
rilevamento, conservazione e trattamento tali da garantire il
massimo della riservatezza.
Chiunque - atteso che il concetto di dato si riferisce ad ogni
"informazione" su persone e quindi immagini, date, circostanze
ecc. attinenti alla vita e condizioni delle stesse- può
rendersi conto della valenza e delle conseguenze della nuova disciplina
su una serie di attività ed elementi di conoscenza che,
nell'ambito delle prassi quotidiane di impresa o meno , sanitarie,
commerciali, finanziarie e via dicendo, sistematicamente e necessariamente
vengono poste in essere od acquisiti.
Un riferimento appena accennato in precedenza riguardava l'immagine
quale tipo di dato ricompreso fra quelli oggetto di notifica all'Ufficio
del Garante in ipotesi di trattamento dello stesso.
Tanto riguarda, come è evidente, l'oggetto specifico di
una delle attività principali degli operatori in materia
di sicurezza. La telesorveglianza ovvero qualsiasi forma di trasmissione
di dati
( in qualsiasi modo realizzato) quali il controllo attraverso
tessere magnetiche od altri sistemi di rilevamento, sono sicuramente
o potenzialmente possono essere, oggetto della disciplina della
675/1996 e, conseguemente, della attività di verifica del
Garante e delle sanzioni penali in caso di inottemperanza.
Gli stessi enti pubblici - locali od economici, centrali o periferici
che siano - sono tenuti, salvo talune eccezioni, alla notifica
delle modalità di acquisizione dei dati (nel caso specifico
delle immagini) nonché alle metodiche di conservazione,
trattamento e distruzione degli stessi.
Il protocollo per la notifica al garante è assai analitico
e complesso e spazia, per rimanere al caso di esempio, dalle caratteristiche
di definizione di immagini alla idoneità al brandeggiamento,
fino ad arrivare ai sistemi di sicurezza preveduti per la conservazione,
alle modalità di codificazione-decodificazione ed alla
individuazione specifica e nominativa di tutto il personale che,
alle dipendenze di un responsabile, avrà accesso esclusivo
ai dati stessi.
A questo punto si dovranno porre alcune considerazioni fondamentali
e pregiudiziali per potere approssimarsi ai termini del complesso
quadro che ne consegue.
Il primo è di natura di politica ed istituzionale; il diritto
alla riservatezza è sicuramente un diritto fondamentale,
costituzionalmente garantito in quanto strettamente connesso con
i diritti fondamentali del cittadino: parimenti il diritto alla
sicurezza si manifesta di pari dignità.
Potranno, senza dubbio, essere fatti valere tutti i possibili
temi in materia di c.d. contemperamento di detti diritti nelle
sedi in cui è ragionevole detto esercizio; in quello legislativo
anzitutto e, nella ipotesi che lo giustifichi, con ricorsi alla
Corte Costituzionale.
Il secondo argomento è di natura tecnico-giuridica; i provvedimenti
del Garante sono sicuramente ricorribili all'autorità giudiziaria
ed in quella sede possono essere riproposte, in termini ovviamente
specifici, gli stessi già citati temi dell'esigenza del
"contemperamento" fra diritti primari.
Il terzo spunto nasce da una constatazione di fatto; l'Ufficio
del Garante è di recente costituzione e risente, evidentemente,
degli effetti di una originaria impostazione dell'attuale composizione
e del Presidente che, come a tutti noto, è indubbiamente
la massima autorità dottrinale in materia ed anche un po'
"il padre" della stessa legge.
Le impostazioni in precedenza definite quali originarie finiscono,
per un effetto assai ben conosciuto in giurisprudenza, per autoriprodursi
in una sorta di continua clonazione delle precedenti pronunce
se manca uno stimolo contradditorio sia di natura interpretativa
che tecnica.
In breve: si dovrà, da un lato, avere abbastanza fiducia
nello sviluppo tecnologico per ritenere che lo stesso potrà
rivolgersi in termini di efficenza non solo verso l'idoneità
a realizzare il compito proprio (nella specie la cattura di immagini)
ma anche ad escludere tutti quegli elementi che, oltre ad apparire
spesso indifferenti al fine del risultato finale, rappresentano
la sensibilità tipica del dato che si vuole tutelare con
la 675/1996.
Parimenti si dovrà far forza su una capacità di
produzione di strumenti tecnico-giuridici idonei a modificare
la interpretazione dominante dell'Ufficio del Garante: per far
ciò è indispensabile, come sempre nel diritto, affinare
la conoscenza specifica degli argomenti a sostegno di tesi innovatrici.
Infine e per quella che è l'esperienza professionale dello
scrivente in tema di rapporti con l'Ufficio del Garante, si osserva
che esiste da parte di detta Autorità la massima disponibilità
alla ricezione di indicazioni anche di natura tecnica e metodologica
che cerchino, in una sorta di mediazione progressiva fra opposte
esigenze, di addivenire a soluzioni concretamente ragionevoli.
Come talvolta accade persino nel mondo del diritto, la chiarezza
del linguaggio e la concretezza rimangono ottimi strumenti di
confronto.
Carlo Ugolini, avvocato
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