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Articolo pubblicato su ESSECOME - EDIS ed. - n° 9 del 2001

Il Garante della riservatezza

Un nuovo argomento interessa gli operatori del diritto, ed in forma diversa la stessa pubblica opinione ma soprattutto condiziona scelte e criteri operativi di pubbliche amministrazioni ed imprese private; il ruolo ed il potere delle varie Autority ( comunicazioni, pubblicità, consumi ecc.)
Fra tutte, indubitabilmente, l'Autorità di Garanzia maggiormente conosciuta è quella sulla c.d. privacy.
Riassumendo.Negli ultimi anni nel nostro ordinamento sono emersi due termini di chiara matrice e tradizione culturale anglosassone (autority e privacy) praticamente a noi sconosciuti ovvero relegate a forme marginali.
In particolare il nostro sistema non contemplava la figura del Garante (istituito in forza di una legge che gli attribuisce specifici poteri di controllo e che gli attribuisce poteri di natura amministrativa) e, per il caso in esame, prevedeva strumenti normativi a garanzia della c.d. sfera della riservatezza del cittadino limitandoli essenzialmente a forme di tutela, in sede giudiziaria civile e penale, da aggressioni ad un diritto strettamente connesso a quelli tipici della persona.
In ottemperanza ad una direttiva della U.E. dell'ottobre 1995, il nostro ordinamento ha introdotto la legge 31.12.1996 n° 675 che è istitutiva della figura del Garante per la protezione dei dati personali e di una complessa disciplina (precettiva e sanzionatoria) in materia di acquisizione, trattamento e conservazione di dati.

La materia in questione, quale si ricava dalla lettura diretta del testo della legge e della sua interpretazione dominante, è di spessore e complessità tale da non potere essere certamente qui riportata se non per brevi e parzialissimi cenni.
Quello che qui conviene annotare è - in modo, come detto, assai riduttivo- il principio generale secondo il quale ogni trattamento di dati (comunque eseguito e con limitate eccezioni) esige il consenso dell'avente diritto (quindi del soggetto cui il dato si riferisce) e deve essere effettuato secondo modalità assai severe e rigide che dovranno essere notificate all'Ufficio del Garante affinché questi ne verifichi le legittimità, fondatezza, titolarità ed infine le modalità di rilevamento, conservazione e trattamento tali da garantire il massimo della riservatezza.
Chiunque - atteso che il concetto di dato si riferisce ad ogni "informazione" su persone e quindi immagini, date, circostanze ecc. attinenti alla vita e condizioni delle stesse- può rendersi conto della valenza e delle conseguenze della nuova disciplina su una serie di attività ed elementi di conoscenza che, nell'ambito delle prassi quotidiane di impresa o meno , sanitarie, commerciali, finanziarie e via dicendo, sistematicamente e necessariamente vengono poste in essere od acquisiti.
Un riferimento appena accennato in precedenza riguardava l'immagine quale tipo di dato ricompreso fra quelli oggetto di notifica all'Ufficio del Garante in ipotesi di trattamento dello stesso.
Tanto riguarda, come è evidente, l'oggetto specifico di una delle attività principali degli operatori in materia di sicurezza. La telesorveglianza ovvero qualsiasi forma di trasmissione di dati
( in qualsiasi modo realizzato) quali il controllo attraverso tessere magnetiche od altri sistemi di rilevamento, sono sicuramente o potenzialmente possono essere, oggetto della disciplina della 675/1996 e, conseguemente, della attività di verifica del Garante e delle sanzioni penali in caso di inottemperanza.
Gli stessi enti pubblici - locali od economici, centrali o periferici che siano - sono tenuti, salvo talune eccezioni, alla notifica delle modalità di acquisizione dei dati (nel caso specifico delle immagini) nonché alle metodiche di conservazione, trattamento e distruzione degli stessi.
Il protocollo per la notifica al garante è assai analitico e complesso e spazia, per rimanere al caso di esempio, dalle caratteristiche di definizione di immagini alla idoneità al brandeggiamento, fino ad arrivare ai sistemi di sicurezza preveduti per la conservazione, alle modalità di codificazione-decodificazione ed alla individuazione specifica e nominativa di tutto il personale che, alle dipendenze di un responsabile, avrà accesso esclusivo ai dati stessi.

A questo punto si dovranno porre alcune considerazioni fondamentali e pregiudiziali per potere approssimarsi ai termini del complesso quadro che ne consegue.
Il primo è di natura di politica ed istituzionale; il diritto alla riservatezza è sicuramente un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito in quanto strettamente connesso con i diritti fondamentali del cittadino: parimenti il diritto alla sicurezza si manifesta di pari dignità.
Potranno, senza dubbio, essere fatti valere tutti i possibili temi in materia di c.d. contemperamento di detti diritti nelle sedi in cui è ragionevole detto esercizio; in quello legislativo anzitutto e, nella ipotesi che lo giustifichi, con ricorsi alla Corte Costituzionale.
Il secondo argomento è di natura tecnico-giuridica; i provvedimenti del Garante sono sicuramente ricorribili all'autorità giudiziaria ed in quella sede possono essere riproposte, in termini ovviamente specifici, gli stessi già citati temi dell'esigenza del "contemperamento" fra diritti primari.
Il terzo spunto nasce da una constatazione di fatto; l'Ufficio del Garante è di recente costituzione e risente, evidentemente, degli effetti di una originaria impostazione dell'attuale composizione e del Presidente che, come a tutti noto, è indubbiamente la massima autorità dottrinale in materia ed anche un po' "il padre" della stessa legge.

Le impostazioni in precedenza definite quali originarie finiscono, per un effetto assai ben conosciuto in giurisprudenza, per autoriprodursi in una sorta di continua clonazione delle precedenti pronunce se manca uno stimolo contradditorio sia di natura interpretativa che tecnica.
In breve: si dovrà, da un lato, avere abbastanza fiducia nello sviluppo tecnologico per ritenere che lo stesso potrà rivolgersi in termini di efficenza non solo verso l'idoneità a realizzare il compito proprio (nella specie la cattura di immagini) ma anche ad escludere tutti quegli elementi che, oltre ad apparire spesso indifferenti al fine del risultato finale, rappresentano la sensibilità tipica del dato che si vuole tutelare con la 675/1996.

Parimenti si dovrà far forza su una capacità di produzione di strumenti tecnico-giuridici idonei a modificare la interpretazione dominante dell'Ufficio del Garante: per far ciò è indispensabile, come sempre nel diritto, affinare la conoscenza specifica degli argomenti a sostegno di tesi innovatrici.
Infine e per quella che è l'esperienza professionale dello scrivente in tema di rapporti con l'Ufficio del Garante, si osserva che esiste da parte di detta Autorità la massima disponibilità alla ricezione di indicazioni anche di natura tecnica e metodologica che cerchino, in una sorta di mediazione progressiva fra opposte esigenze, di addivenire a soluzioni concretamente ragionevoli.
Come talvolta accade persino nel mondo del diritto, la chiarezza del linguaggio e la concretezza rimangono ottimi strumenti di confronto.

Carlo Ugolini, avvocato


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