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Due chiacchere sulla Costituzione Italiana

Di seguito vengono riportati significativi articoli della Carta Costituzionale Repubblicana, con particolare riguardo alle parti relative ai diritti del cittadino ed al sistema di organizzazione della giustizia.
Come dovrebbe essere noto a tutti, la Costituzione rappresenta la legge fondamentale della comunità nazionale, ai cui principi le stesse leggi devono conformarsi.
Nella parte relativa ai PRINCIPI FONDAMENTALI viene tratteggiata la forma di Stato, la titolarità della sovranità e le sue forme di espressione, il riconoscimento degli elementari ed inviolabili diritti delle persone come singoli e come partecipi di espressioni sociali complesse; vengono inoltre indicati gli indirizzi programmatici e generalissimi della Repubblica finalizzati alla realizzazione concreta dei principi di uguaglianza, diritto e solidarietà.
Vengono, infine, proclamati valori quali quelli della unità ed indivisibilità della Nazione e del ruolo della effettiva partecipazione di tutti i cittadini - nella pienezza delle libertà di opinioni politiche e religiose e nella indifferenziazione etnica - al progresso proprio e a quello comune.

La seconda parte - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - riguarda i diritti del cittadino alla propria libertà personale, alla inviolabilità del domicilio e della corrispondenza oltre che al principio della libertà di associarsi in gruppi non segreti e non dedicati a fini sostanzialmente eversivi. Assegna, in via generale, all'Autorità giudiziaria la possibilità di limitare, in forza di leggi e per mezzo di provvedimenti motivati, dette libertà. Riconosce quale libertà assoluta quella di opinione e l' espressione della stessa anche per il mezzo della stampa.
Afferma il diritto di tutti ad agire in giudizio per la propria tutela ed confermando quale essenziale il diritto di difesa effettiva nei procedimenti giudiziari.
Riconosce il principio di legalità secondo cui nessuno può essere giudicato se non in forza di una legge già in vigore all'epoca dei fatti ( principio del divieto di irretroattivà della legge penale) e solo da un giudice la cui competenza sia generale e precostituita per legge ( principio del c.d. giudice naturale); infine limita la responsabilità penale solo ai fatti direttamente commessi dall'autore (la responsabilità penale è personale) statuendo il principio della c.d. presunzione di innocenza (ovvero nessuno può essere considerato colpevole fino ad una pronuncia definitiva di condanna).

La terza parte degli articoli della Carta Costituzionale che qui ho voluto riportare, attengono alla organizzazione dell'apparato giudiziario (Magistratura) e le norme sulla giurisdizione; in breve: la descrizione della legge fondamentale della Repubblica sul sistema generale ed inderogabile (se non, appunto, con legge costituzionale) della Giustizia ed i principi informatori del giudizio.
Sono, specificatamente, le regole cui dovrà attenersi lo stesso Parlamento ogni qual volta dovrà legiferare in una materia così delicata.
Gli aspetti essenziali possono essere così riassunti
la legge, applicata in nome del Popolo, è amministrata da una specifica categoria di funzionari pubblici (magistrati), nominati per pubblico concorso, soggetti solo alla legge e garantiti, nell'esercizio libero del loro decidere, da forme speciali di tutele (c.d inamovibilità);
è fatto divieto di istituire giudici speciali ed è garantita, in particolari casi la partecipazione diretta dei cittadini ai giudizi (Corti di Assise);
esiste un ordinamento giudiziario preposto alla regolazione delle controversie fra cittadini e pubblica amministrazione in tema di provvedimenti pubblici (T.A.R e Consiglio di Stato);
il controllo e la disciplina della Magistratura sono rimesse da un organo autonomo (C.S.M.) presieduto dal Capo dello Stato e che è finalizzato anche alla tutela della indipendenza della Magistratura nel suo complesso;
la Magistratura dirige direttamente la c.d. polizia giudiziaria, ovvero non può subire interferenze nella conduzione delle indagini da parte di altri poteri dello Stato.
Gli articoli riportati dal numero 111 al 113 riguardano la disciplina della giurisdizione ovvero le regole generalissime attraverso le quali si sviluppano i giudizi. L'art. 111 in particolare è stato recentemente ( novembre 1999) riformato secondo principi sicuramente più consoni a principi di civiltà giuridica ed afferma la regola secondo la quale alla persona accusata debbano essere, senza dubbio, riconosciuti determinati diritti quali:
vedere risolta la propria vicenda in un termine ragionevole;
conoscere riservatamente degli aspetti essenziali dell'accusa che gli viene mossa ;
avere il tempo necessario per impostare una difesa efficace;
ottenere l'audizione di testi a discarico;
avere la necessaria comprensione dei fatti nel complesso e nello specifico con eventuale assistenza di interpreti, se del caso;
La innovazione essenziale del processo - definito ora giusto processo - è, comunque, costituita dal principio (valido, ad esempio, nella realtà giudiziaria inglese fin dal 1600 !) in base al quale nessuno può essere condannato in base alle dichiarazioni di chi, volontariamente, sfugge al diritto dell'accusato di contro-interrogarlo.
L'art. 112 della Costituzione riguarda il principio - peraltro solo formale, alla luce della esperienza comune - dell'obbligo da parte del pubblico ministero di esercitare l'azione penale (ovvero procedere nei confronti di chiunque, per qualsiasi reato preveduto dalla legge penale).
L'art. 113, infine, contempla il diritto di veder annullato qualsiasi provvedimento della pubblica amministrazione che violi diritti od interessi legittimi dei cittadini.

La lettura della Costituzione è esercizio raro nel nostro Paese: talvolta viene il sospetto che sia quasi osteggiato!
Eppure se ci pare ovvio dare almeno una occhiata alle clausole nel momento in cui sottoscriviamo un contratto di locazione o di assicurazione dell'auto o, più semplicemente, l'acquisto un pacchetto di viaggio presso l'agenzia sotto casa, perché non ci applichiamo un po' per conoscere i contorni effettivi dei nostri diritti in materia di libertà, salute, lavoro e giustizia?
Rimane sempre vero, infatti, quanto scriveva quasi tre secoli fa Charles-Luis Secondat, Barone de la Brède e de Montesquieu in materia di abusi del potere: per far sì che ciò non avvenga, bisogna che il "potere arresti il potere": le Costituzioni ci insegnano come.
Buona lettura!


PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, un'attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa'.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

Art. 13.
La liberta' personale e' inviolabile.
Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta'.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio e' inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta' personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita' o di sicurezza. Nessuna restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorita', che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumita' pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purche' non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno puo' essere privato, per motivi politici, della capacita' giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino puo' essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non puo' in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilita' civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.
La giustizia e' amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale e' esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne' far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario puo' ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facolta' di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita' di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L'autorita' giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II
Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo' derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

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