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Due
chiacchere sulla Costituzione Italiana
Di
seguito vengono riportati significativi articoli della Carta Costituzionale
Repubblicana, con particolare riguardo alle parti relative ai
diritti del cittadino ed al sistema di organizzazione della giustizia.
Come dovrebbe essere noto a tutti, la Costituzione rappresenta
la legge fondamentale della comunità nazionale, ai cui
principi le stesse leggi devono conformarsi.
Nella parte relativa ai PRINCIPI FONDAMENTALI
viene tratteggiata la forma di Stato, la titolarità della
sovranità e le sue forme di espressione, il riconoscimento
degli elementari ed inviolabili diritti delle persone come singoli
e come partecipi di espressioni sociali complesse; vengono inoltre
indicati gli indirizzi programmatici e generalissimi della Repubblica
finalizzati alla realizzazione concreta dei principi di uguaglianza,
diritto e solidarietà.
Vengono, infine, proclamati valori quali quelli della unità
ed indivisibilità della Nazione e del ruolo della effettiva
partecipazione di tutti i cittadini - nella pienezza delle libertà
di opinioni politiche e religiose e nella indifferenziazione etnica
- al progresso proprio e a quello comune.
La
seconda parte - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
- riguarda i diritti del cittadino alla propria libertà
personale, alla inviolabilità del domicilio e della corrispondenza
oltre che al principio della libertà di associarsi in gruppi
non segreti e non dedicati a fini sostanzialmente eversivi. Assegna,
in via generale, all'Autorità giudiziaria la possibilità
di limitare, in forza di leggi e per mezzo di provvedimenti motivati,
dette libertà. Riconosce quale libertà assoluta
quella di opinione e l' espressione della stessa anche per il
mezzo della stampa.
Afferma il diritto di tutti ad agire in giudizio per la propria
tutela ed confermando quale essenziale il diritto di difesa effettiva
nei procedimenti giudiziari.
Riconosce il principio di legalità secondo cui nessuno
può essere giudicato se non in forza di una legge già
in vigore all'epoca dei fatti ( principio del divieto di irretroattivà
della legge penale) e solo da un giudice la cui competenza sia
generale e precostituita per legge ( principio del c.d. giudice
naturale); infine limita la responsabilità penale solo
ai fatti direttamente commessi dall'autore (la responsabilità
penale è personale) statuendo il principio della c.d. presunzione
di innocenza (ovvero nessuno può essere considerato colpevole
fino ad una pronuncia definitiva di condanna).
La
terza parte degli articoli della Carta Costituzionale che qui
ho voluto riportare, attengono alla organizzazione dell'apparato
giudiziario (Magistratura) e le norme sulla giurisdizione; in
breve: la descrizione della legge fondamentale della Repubblica
sul sistema generale ed inderogabile (se non, appunto, con legge
costituzionale) della Giustizia ed i principi informatori del
giudizio.
Sono, specificatamente, le regole cui dovrà attenersi lo
stesso Parlamento ogni qual volta dovrà legiferare in una
materia così delicata.
Gli aspetti essenziali possono essere così riassunti
la legge, applicata in nome del Popolo, è amministrata
da una specifica categoria di funzionari pubblici (magistrati),
nominati per pubblico concorso, soggetti solo alla legge e garantiti,
nell'esercizio libero del loro decidere, da forme speciali di
tutele (c.d inamovibilità);
è fatto divieto di istituire giudici speciali ed è
garantita, in particolari casi la partecipazione diretta dei cittadini
ai giudizi (Corti di Assise);
esiste un ordinamento giudiziario preposto alla regolazione delle
controversie fra cittadini e pubblica amministrazione in tema
di provvedimenti pubblici (T.A.R e Consiglio di Stato);
il controllo e la disciplina della Magistratura sono rimesse da
un organo autonomo (C.S.M.) presieduto dal Capo dello Stato e
che è finalizzato anche alla tutela della indipendenza
della Magistratura nel suo complesso;
la Magistratura dirige direttamente la c.d. polizia giudiziaria,
ovvero non può subire interferenze nella conduzione delle
indagini da parte di altri poteri dello Stato.
Gli articoli riportati dal numero 111 al 113 riguardano la disciplina
della giurisdizione ovvero le regole generalissime attraverso
le quali si sviluppano i giudizi. L'art. 111 in particolare è
stato recentemente ( novembre 1999) riformato secondo principi
sicuramente più consoni a principi di civiltà giuridica
ed afferma la regola secondo la quale alla persona accusata debbano
essere, senza dubbio, riconosciuti determinati diritti quali:
vedere risolta la propria vicenda in un termine ragionevole;
conoscere riservatamente degli aspetti essenziali dell'accusa
che gli viene mossa ;
avere il tempo necessario per impostare una difesa efficace;
ottenere l'audizione di testi a discarico;
avere la necessaria comprensione dei fatti nel complesso e nello
specifico con eventuale assistenza di interpreti, se del caso;
La innovazione essenziale del processo - definito ora giusto processo
- è, comunque, costituita dal principio (valido, ad esempio,
nella realtà giudiziaria inglese fin dal 1600 !) in base
al quale nessuno può essere condannato in base alle dichiarazioni
di chi, volontariamente, sfugge al diritto dell'accusato di contro-interrogarlo.
L'art. 112 della Costituzione riguarda il principio - peraltro
solo formale, alla luce della esperienza comune - dell'obbligo
da parte del pubblico ministero di esercitare l'azione penale
(ovvero procedere nei confronti di chiunque, per qualsiasi reato
preveduto dalla legge penale).
L'art. 113, infine, contempla il diritto di veder annullato qualsiasi
provvedimento della pubblica amministrazione che violi diritti
od interessi legittimi dei cittadini.
La
lettura della Costituzione è esercizio raro nel nostro
Paese: talvolta viene il sospetto che sia quasi osteggiato!
Eppure se ci pare ovvio dare almeno una occhiata alle clausole
nel momento in cui sottoscriviamo un contratto di locazione o
di assicurazione dell'auto o, più semplicemente, l'acquisto
un pacchetto di viaggio presso l'agenzia sotto casa, perché
non ci applichiamo un po' per conoscere i contorni effettivi dei
nostri diritti in materia di libertà, salute, lavoro e
giustizia?
Rimane sempre vero, infatti, quanto scriveva quasi tre secoli
fa Charles-Luis Secondat, Barone de la Brède e de Montesquieu
in materia di abusi del potere: per far sì che ciò
non avvenga, bisogna che il "potere arresti il potere":
le Costituzioni ci insegnano come.
Buona lettura!
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.
1.
L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarieta' politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita'
e la propria scelta, un'attivita' o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della societa'.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge
in conformita' delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta'
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parita' con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE
I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO
I
RAPPORTI CIVILI
Art.
13.
La liberta' personale e' inviolabile.
Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale,
se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi
di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di liberta'.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio e' inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della liberta' personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita' e di incolumita'
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita'
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanita' o di sicurezza.
Nessuna restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della Repubblica
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto
preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorita', che possono vietarle soltanto per comprovati motivi
di sicurezza o di incolumita' pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purche' non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la
sua costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorita'
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo di ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno puo' essere privato, per motivi politici, della capacita'
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta
se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
e interessi legittimi.
La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge.
Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino puo' essere consentita soltanto ove
sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non puo' in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili
e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilita' civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici.
TITOLO
IV
LA MAGISTRATURA
Sezione
I
Ordinamento giurisdizionale.
Art.
101.
La giustizia e' amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale e' esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione
di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita'
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universita'
in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, ne' far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le
norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario puo' ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per
meriti insigni, professori ordinari di universita' in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio ne' destinati ad altre sedi o funzioni se
non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facolta' di promuovere l'azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita' di
funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L'autorita' giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione
II
Norme sulla giurisdizione.
Art.
111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata
di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente
della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga
del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico,
di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua
difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete
se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non
puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio
da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,
e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si puo' derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il ricorso in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata
a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie
di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
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